Credito d’imposta per sanificare ambienti di lavoro
Decreto legge 17.03.2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. 17.03.2020, n. 70)
Titolo IV – Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Le disposizioni attuative sono affidate ad un successivo decreto.
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